Obbligo di Assicurazione contro i Rischi Catastrofali per le Imprese
Sintesi della normativa e principali punti di attenzione.
Con l’introduzione della Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2023) e il successivo Decreto Attuativo (DM n. 18/2025), l’ordinamento giuridico italiano ha stabilito per la prima volta un obbligo assicurativo specifico per la copertura dei rischi catastrofali in capo alle imprese. Questa riforma trasferisce la responsabilità del risarcimento dal pubblico al mercato assicurativo.
Quadro Normativo di Riferimento
Legge n. 213/2023 – Legge di Bilancio 2024
L’articolo 1, commi da 101 a 112 introduce l’obbligo per le imprese di stipulare una copertura assicurativa contro i danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofali per potenziare la resilienza del tessuto imprenditoriale nazionale.
Decreto Ministeriale n. 18/2025
Il DM (30 gennaio 2025, n. 18 — pubblicato in G.U. il 27 febbraio 2025) definisce le modalità attuative, tra cui:
- Individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali
- I beni oggetto di copertura assicurativa
- Determinazione dei premi
- Franchigie, massimali e limiti di indennizzo
- Modalità di aggiornamento periodico dei premi
Soggetti Obbligati
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia e le imprese estere con stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro delle Imprese (art. 2188 c.c.).
Imprese Incluse
- Società commerciali di qualsiasi tipo
- Società tra professionisti (STP e STA)
- Cooperative sociali e imprese sociali iscritte nel Registro delle Imprese
- Attività commerciali (ristoranti, negozi, laboratori)
Imprese Escluse
- Imprese agricole
- Imprese con immobili abusivi o prive delle autorizzazioni edilizie
- Enti del Terzo Settore iscritti unicamente al REA
Scadenze per l’Adeguamento
Le scadenze variano in base alla dimensione dell’impresa (Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39 — Legge n. 78/2025):
Nota: per le grandi imprese è prevista una moratoria di 90 giorni.
Eventi Catastrofali Coperti
- Sismi (terremoti con epicentro in aree riconosciute da enti nazionali competenti)
- Alluvioni, inondazioni, esondazioni
- Frane (movimenti rapidi di terra o roccia)
Beni Assicurati
Sono oggetto di copertura obbligatoria le immobilizzazioni materiali (art. 2424, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile):
- Terreni e fabbricati utilizzati per l’attività d’impresa
- Impianti e macchinari
- Attrezzature industriali e commerciali operative
Caratteristiche della Polizza
Franchigia e Scoperto
Scoperto massimo del 15% per coperture fino a 30 milioni di euro.
Premi Assicurativi
Premi proporzionali al rischio, calcolati in base a: ubicazione geografica, vulnerabilità dei beni e misure di prevenzione adottate.
Modalità di Assunzione del Rischio
Le compagnie possono operare direttamente, in coassicurazione o in forma consortile.
Conseguenze della Mancata Stipula
Non sono previste sanzioni pecuniarie dirette, ma inadempienze causano esclusione da contributi pubblici, limitazioni nell’accesso al credito e penalizzazioni nelle misure di sostegno.
Supporto Statale e Riassicurazione
SACE S.p.A. può fornire copertura riassicurativa fino al 50% degli indennizzi, con un tetto massimo di 5 miliardi di euro annui, per favorire l’offerta di polizze e garantire stabilità al sistema.